Secondo l’art. 4 legge 300 del 1970, gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna; pertanto il datore di lavoro può sottoporre il dipendente solo a controlli indiretti, attraverso l’uso di tecnologie informatiche, ma sempre nei limiti tracciati dal Garante e purché si tratti di “controlli difensivi” ritenuti legittimi solo se tesi a garantire la tutela del patrimonio aziendale, e soprattutto previa comunicazione espressa al dipendente e alla rappresentanza sindacale.
E per tutto il resto ed evoluzioni della normativa, ti ripeto, se vuoi apriamo un topic in settimana che avrò tutta la documentazione che vuoi.
Il topic è relativo al COME FARLO e non al POSSO FARLO, pertanto la disquisizione relativa a privacy/statuto lavoratori/ecc non è richiesta qua.
Buon fine settimana a tutti.